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Una problematica che stiamo riscontrando sempre più frequentemente tra i nostri associati, è legata alla cancellazione di un viaggio, o meglio di una vacanza. Quello che dovrebbe essere un momento di relax dopo il periodo appena trascorso tra chiusure e restrizioni, si trasforma in una peripezia, spesso caratterizzata da lungaggini, attese e soprattutto voucher. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza: coloro che non hanno potuto godere di un viaggio già programmato, a causa di restrizioni e/o confinamento, possono provare a richiedere un rimborso, tuttavia non sarà facile.

Se la vostra vacanza è stata cancellata, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, dovrete darne comunicazione all’agenzia o alla struttura ricettiva o all’ente che effettua il trasposto. In tal caso, l’agenzia di viaggi può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferire con la restituzione della differenza di prezzo, in alternativa può procedere al rimborso monetario, altrimenti, può emettere un voucher, di importo pari al rimborso spettante e che potrà essere utilizzato entro 24 mesi. Lo stesso comportamento deve essere tenuto da parte delle strutture ricettive, anche quelle che abbiano sospeso o cessato l’attività: devono offrire al cliente un servizio di qualità equivalente, superiore o inferire con la restituzione della differenza di prezzo oppure, possono procedere al rimborso, in alternativa, possono emettere un voucher, di importo pari alla somma versata, della validità di 24 mesi. In ogni caso, decorsi 24 mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti o non impiegati, è previsto il rimborso monetario dell’intero importo versato.

Limitatamente per i voucher emessi in relazione al trasporto aereo, ferroviario e marittimo, il rimborso può essere richiesto dopo 12 mesi dall’emissione, ovvero solo dopo la scadenza del buono, ed è corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta. Queste misure trovano applicazione anche nel caso in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico sia stato acquistato o prenotato tramite un’agenzia di viaggi o un portale di prenotazione. Infine, è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, nel solo caso in cui si tratti di un viaggio di istruzione che riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilita’ studentesca.

Per concludere, nel decreto sostegni si prevedere la creazione di un Fondo, istituito dal Ministero della Cultura, per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher rimasti inutilizzati fin dopo la scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o di chi ha emesso il voucher.

Se incontrate difficoltà nell’utilizzo dei voucher o nel ricevere i rimborsi dovuti, non esitate a contattarci  al nostro sportello – turismo info@sosturista.it -o allo sportello covid -sportellocovid@federconsumatorier.it- o recandovi presso le nostre sedi territoriali 

S.M.

(Foto di Javier del Campo da Pixabay)

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  • Categoria dell'articolo:NEWS / TRASPORTI E TURISMO
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