Al momento stai visualizzando Estate, viaggi, vacanze e coinquilini a 4 zampe: diritti dei nostri amici animali e doveri di chi ha la fortuna di vivere con loro

L’estate sta arrivando e per il secondo anno le mete nazionali saranno preferite rispetto ai viaggi all’estero anche a causa della pandemia. Questo ha aumentato notevolmente il numero dei consumatori viaggiatori che, restando entro i confini nazionali, sceglieranno di portare in vacanza il loro animale domestico.

Ma quali sono regole,  limiti e attenzioni quando  si viaggia con tutta la famiglia (compresa quella con la coda)?
I diritti del nostro “coinquilino” a 4 zampe durante un viaggio o una vacanza cambiano a seconda di dove ci troviamo e da dove vogliamo andare. Vediamo quindi quali sono tutte le cose che dobbiamo sapere per fare tutto al meglio, nel nostro interesse e anche per i nostri amici. Le norme dell’UE agevolano i viaggi in un altro paese dell’UE (in questo caso i 27 paesi dell’UE + la Norvegia) con il tuo cane, gatto o furetto. Tali norme riguardano anche i viaggi verso l’UE da un paese o un territorio al di fuori dell’UE. Queste norme si applicano ai viaggi privati con animali da compagnia che non comportano un cambiamento di proprietà o una vendita. La prima domanda che dobbiamo porci se ci apprestiamo ad un viaggio con i nostri amici animali è: servono dei documenti e delle specifiche condizioni sanitarie? La risposta è sì, vediamo insieme quali.

Il Passaporto europeo per animali da compagnia è un documento basato su un modello standard dell’UE ed è essenziale per gli spostamenti tra i paesi dell’UE. Contiene una descrizione e i dettagli relativi all’animale da compagnia, compreso il suo codice microchip o tatuaggio, il codice relativo alla vaccinazione antirabbica nonché gli estremi del proprietario e del veterinario che ha rilasciato il passaporto.

E’ fondamentale sottolineare che la vaccinazione antirabbica NON è più obbligatoria in Italia ma è indispensabile per il rilascio del passaporto dell’animale  e spostarsi all’estero. Così come indispensabile è informarsi dal proprio veterinario di fiducia per capire tempi e modi di somministrazione di tale vaccino al nostro animale. Il passaporto europeo per animali da compagnia (per il tuo cane, gatto o furetto) può essere rilasciato da veterinari autorizzati dalle autorità competenti.

Un passaporto per animali da compagnia è valido per tutta la vita, a condizione che la vaccinazione contro la rabbia sia valida. Il Certificato sanitario per animali dell’UE è un altro tipo di documento, che contiene informazioni specifiche sul tuo animale (identità, salute, vaccinazione antirabbica) e si basa su un modello standard dell’UE.

Se viaggi da un paese o da un territorio extra UE, il tuo animale da compagnia deve essere dotato di un certificato sanitario dell’UE rilasciato da un veterinario ufficiale, appartenente al servizio veterinario pubblico del paese di partenza, non più di 10 giorni prima dell’arrivo dell’animale da compagnia nell’UE.

Il certificato è valido per i viaggi tra paesi dell’UE per 4 mesi a decorrere da tale data o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica. In aggiunta, occorre compilare e allegare al certificato sanitario del tuo animale da compagnia una dichiarazione scritta attestante che il viaggio dell’animale non è dovuto a motivi commerciali. Tale dichiarazione è richiesta anche se il tuo animale da compagnia viaggia sotto la responsabilità di una persona da te autorizzata. In questo caso, il tuo animale deve essere ricongiunto con te entro 5 giorni dal tuo trasferimento.

Animali da compagnia che viaggiano senza il loro proprietario

Di norma, gli animali da compagnia devono viaggiare con i proprietari; tuttavia, puoi autorizzare per iscritto un’altra persona ad accompagnare il tuo animale da compagnia in tua vece (cfr. modello dichiarazione scritta qui sopra). In tal caso devi però riunirti con il tuo animale da compagnia entro 5 giorni dal suo trasferimento. Se il tuo animale da compagnia viaggia senza accompagnatore, dovrà rispettare le norme di polizia sanitaria applicabili all’importazione o al commercio di cani, gatti o furetti nell’UE.

Esplorato nel dettaglio l’aspetto documentale per spostarsi in Europa vediamo invece cosa è indispensabile avere se ci muoviamo entro i confini nazionali.

In Italia, dal 2005 il proprietario di un cane “ha l’obbligo di identificarlo con microchip e iscriverlo all’anagrafe canina”. In vacanza occorre portare il libretto sanitario dell’animale domestico. Per i cani é obbligatoria nel libretto l’indicazione del numero identificativo del microchip. Il cane in vacanza deve essere in regola con le vaccinazioni previste dalla normativa italiana. In vacanza l’adempimento a tali obblighi può essere oggetto di controllo anche da parte delle strutture ricettive.

Attualmente in Italia sono obbligatori quattro vaccini per i cani: parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi.

Alcune strutture ricettive richiedono anche il certificato di buona salute e di avvenuta profilassi da parassiti interni ed esterni. La richiesta è giustificata dall’obbligo anche per l’albergatore di tutelare la salute degli altri ospiti, umani o animali.

Se decidiamo di affrontare un viaggio che prevede un treno, o aereo o autobus è bene sapere che il mezzo pubblico non può vietare il trasporto del nostro amico, noi ovviamente dovremo munirci di un biglietto a testa e in alcuni casi (se richiesto dal vettore) di una museruola o trasportino. Sono esclusi dal pagamento o eventuali divieti i cani per non vedenti o per soccorso pubblico. E’ bene ricordare che possono esserci orari in cui, per sovraffollamento, non è possibile portare con sé animali domestici (soprattutto servizi di trasporto urbano).

Allo stesso modo possono variare le condizioni di trasporto di animali per i taxi. Si consiglia, quindi, alla prenotazione, di precisare alla compagnia di taxi  la presenza di un animale.

Fondamentale, pertanto, verificare le condizioni generali di trasporto del vettore o compagnia di viaggio (aerea, di navigazione, ferroviaria). Le condizioni di trasporto sono parte del contratto di trasporto, pena l’inadempimento del passeggero ed il rischio di sanzioni pecuniarie. Ora molte compagnie aeree consentono la compagnia del cane in vacanza anche in cabina. Certamente il viaggio in aereo sarà più piacevole e sereno per tutti!

La normativa generale e speciale prevede che, come in albergo, anche sul mezzo pubblico il nostro amico non debba arrecare disturbo (oggettivo!) agli altri passeggeri. Se siamo viaggiatori on the road invece l’art. 169 C.d.s. , a garanzia della guida sicura, prevede al sesto comma “… è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.”

È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo. Il cane non deve essere lasciato incustodito in macchina, tanto in estate quanto in inverno. La Corte di Cassazione ha condannato ai sensi dell’art. 727 c.p. i proprietari di un beagle che era rimasto per troppo tempo solo in macchina. Durante il viaggio, se lungo, proprio per evitare danni alla sua salute, il cane deve poter bere e passeggiare, 

Prima di scegliere la nostra destinazione di viaggio dovremo visionare i regolamenti della struttura di destinazione. La clausola “Animali ammessi”, con distinzione semmai “di piccola taglia” è la prima verifica sulla struttura recettiva. Alberghi, campeggi, appartamenti o case vacanze possono legittimamente rifiutare l’ospitalità agli animali domestici. È un diritto insindacabile dell’esercente porre tale limitazione all’ospitalità. Con il cane in vacanza, quindi, la destinazione deve essere una struttura ricettiva in cui sono ammessi animali della taglia del nostro amico.

E se i nostri animali restano in città? 

Se proprio non possiamo portare con noi il nostro amico una possibilità è ricorrere alle pensioni per animali per la custodia e cura dell’animale che resta in città.

Anche qui la normativa prevede che la struttura abbia degli specifici requisiti, in primis le autorizzazioni sanitarie. La normativa nazionale e locale è a tutela degli animali, ma anche della salute collettiva. Il nostro cane dovrà soggiornare in un box di almeno 4 mq con un’area coperta per la cuccia, dotato di sistema automatico di abbeveraggio. Allo stesso modo ogni struttura deve avere uno spazio al chiuso ed uno all’aperto per il gioco e la passeggiata.

Sempre più diffusa, in alternativa, la figura del dogsitter, persona che si prende cura del nostro amico presso il proprio domicilio. Il dogsitter è responsabile, in solido con il proprietario, per i danni arrecati a terzi dall’animale affidatogli.

Sempre più diffusi i corsi professionali di tecnico dogsitter, anche riconosciuti dalla competente Federazione Italiana Sport Cinofili. I corsi forniscono le competenze per la professione di dogsitter, dogwalker, dog-daycare. Pensione o dogsitter che sia, l’animale deve essere custodito con diligenza. L’affidatario è responsabile nei confronti del proprietario della cura e del benessere dell’animale. Il proprietario deve essere informato di ogni problema di salute del proprio animale.

La Suprema Corte ha stabilito che il custode dell’animale è responsabile anche del suo stato psicologico; corre obbligo di informazione anche della depressione da nostalgia. Il custode dell’animale il cui proprietario sia in vacanza è responsabile anche ai sensi dell’art. 1766 Codice Civile per i danni subiti dall’animale stesso. Senza escludere eventuali responsabilità penali.

Veniamo ora alle note dolenti: ci sono ancora persone che abbandonano i propri animali. Questo triste fenomeno soprattutto estivo non è solo una violazione di leggi etiche e morali, ma è un vero e proprio REATO! 

L’art. 727 del codice penale così recita “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.” 

La Corte di Cassazione ha ritenuto che rientri nella fattispecie dell’abbandono dell’animale domestico anche una condotta di trascuratezza, disinteresse e mancanza di attenzione. Il codice penale, inoltre, punisce anche chi detiene animali domestici in condizioni che contrastino con la natura e generino sofferenze. È stata la legge 189/2004 a introdurre i delitti contro il sentimento per gli animali, a tutela degli stessi amici a quattro zampe, prima ancora che degli amanti degli animali. È stato così introdotto il reato di delitto di uccisione di animali (articolo 544 bis) per cui “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”. 

Ribadiamo quindi che l’abbandono, il maltrattamento e l’uccisione di animali oltre che gesti incivili, sono reati. 

L.L. per Federconsumatori Reggio Emilia.

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